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Note Legali e Utilizzo del sito

Openapi Srl società di diritto italiano, con sede in Viale Filippo Tommaso Marinetti 221 00143 Roma, codice fiscale / numero di partiva IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 12485671007 (di seguito indicata anche come “la Società oppure Openapi”), in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, Dott. Luca Scuriatti e la società partner.

PREMESSO CHE

  • I sottoscrittori che stipulano la presente convenzione avranno accesso alla piattaforma di vendita Openapi per l’acquisto di servizi e prodotti
  • che l’azienda partner sarà libera di rivendere tali prodotti al cliente finale;
  • che la Openapi garantirà il mantenimento dei prezzi indicati salvo eccezionali eventi non controllabili (modifiche sulle tassazioni, aumenti iva etc.);

Tutto ciò premesso, ai termini e alle condizioni della Convenzione, le Parti convengono quanto segue:

Articolo 1 - Premesse, Definizioni, Interpretazione

  1. Premesse. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
  2. Definizioni. Le Definizioni utilizzate nella Convenzione hanno il significato ad esse attribuite nell’Articolo 2 e sono riconoscibili per l’utilizzo della lettera iniziale maiuscola.
  3. Genere e Singolare e Plurale. Qualsiasi riferimento nella Convenzione a parole di genere maschile o femminile includerà entrambi tali generi, e le parole al singolare includeranno il plurale e viceversa, se non diversamente specificato.
  4. Interpretazione Contraria. Ciascuna parte della Convenzione sarà in ogni caso interpretata nel suo insieme secondo il giusto significato e senza comportare una presunzione che i relativi termini debbano essere interpretati più restrittivamente nei confronti di una Parte rispetto all’altra.

Articolo 2 - Definizioni

Azienda Partner: Aziende che sottoscrive il contratto di rivendita servizi
Convenzione: la presente Scrittura Privata.
Data di Efficacia: la data da cui decorrono gli effetti dell’accordo tra le Parti, corrispondente alla data indicata all’Articolo 7.
Data di Scadenza: come definita nell’Articolo 7.
Società: Openapi, con sede in Viale Filippo Tommaso Marinetti 221 00143 Roma, codice fiscale, numero di partiva IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 12485671007.

Articolo 3 - Oggetto principale della Convenzione
La Convenzione si bassa sull’utilizzo gratuito da parte del partner di una piattaforma integrata per l’acquisto, l’attivazione e la gestione di servizi o di prodotti.
Tale convenzione lascia quindi totale libertà delle parti di gestire tale accordo come attività secondaria, nel reciproco rispetto delle attività da svolgere.

Articolo 4 - Impegni della Società

La Società si impegna a:

  1. Fornire accesso alla piattaforma e garantirne il corretto funzionamento
  2. Dare supporto formativo per la miglior conoscenza dei prodotti
  3. Dare supporto al Partner per la risoluzione delle problematiche

Articolo 5 - Impegni del partner

La società Partner si impegna a:

  1. Promuovere i servizi venduti presso i propri clienti
  2. Garantire un comportamento etico nei confronti dei clienti presentati
  3. Garantire assistenza e aiuto alla propria clientela su argomenti di su conoscenza
  4. Segnalare eventuali migliorie alla Openapi al fine di garantire il miglior servizio possibile

Articolo 6 - Condizioni economiche e responsabilità

  1. La piattaforma gestisce tutte le transazioni con sistemi prepagati. A tal fine il partner è tenuto a controllare sempre le sue soglie di credito al fine di evitare problematiche su distaccamenti dovuti alla mancanza di credito..
  2. I Il partner è responsabile dei servizi erogati al cliente finale, eventuali problematiche o penali in seguito a distacchi su servizi a canone dovuti alla mancanza di credito sulla piattaforma non saranno in nessun modo imputabili ad Openapi. Il sistema ha un sistema di avvisi e allarmi per tali situazioni per garantire al Partner la giusta tranquillità lavorativa
  3. Saranno accordate al partner delle scontistiche ulteriori legate all’incentivazione per obiettivi. Tali scontistiche possono essere permanenti o occasionali.
  4. Openapi si riserva il diritto di effettuare promozioni o scontistiche anche per periodi limitati di tempo

Articolo 7 - Durata

La Convenzione ha una durata contrattualizzata e si rinnoverà alle stesse condizioni per successivi periodi di una anno, salvo che sia disdetta da una delle Parti mediante raccomandata alla sede legale.

Articolo 8 - Privacy

L’Azienda Partner dichiara di essere stata informata ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs 196/2003 e autorizza la Società a trattare ed eventualmente a comunicare, nel rispetto del D. Lgs 196/2003, ai Laziali e a terzi i propri dati personali per le finalità di cui alla presente Convenzione. Con la sottoscrizione della Convenzione l’Azienda Partner acconsente al trattamento dei propri dati personali operato dalla Società per le finalità di cui sopra.

Articolo 9 - Penali

In caso di problematiche direttamente imputabili alla società Openapi le parti concordano che il massimo importo da pagare sarà pari a 2 volte l’importo pagato per il servizio specifico acquistato oggetto della contestazione.

Articolo 10 - Controversie tra le Parti

Qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le Parti in relazione alla Convenzione dovrà essere preventivamente sottoposta ad un tentativo di composizione amichevole da esperire tra le Parti stesse entro un termine di 20 giorni dall’insorgere della controversia. Le Parti dovranno effettuare ogni sforzo ragionevole in buona fede per comporre in via bonaria la controversia, tenendo presente lo spirito e le intenzioni delle Parti al momento della stipula della Convenzione. Qualora, nonostante detto sforzo, risultasse impossibile addivenire a tale composizione amichevole entro il predetto termine, le Parti rimetteranno ogni decisione in merito alle materie in contestazione alla competenza esclusiva del Foro di Roma, fatto salva la facoltà delle Parti di stipulare apposita clausola compromissoria.

Articolo 11 - Disposizioni Generali

  1. Comunicazioni. Tutti gli avvisi e le comunicazioni richieste o autorizzate in base alla Convenzione dovranno essere per iscritto e consegnati a mano, o per lettera raccomandata, ai seguenti indirizzi:
    - se alla Società: Openapi, Viale Filippo Tommaso Marinetti 221 00143 Roma.
    all’attenzione del Presidente pro-tempore;
    Tutte le comunicazioni e gli avvisi saranno considerati come effettuati alla data di ricezione. Ciascuna Parte potrà in qualsiasi momento modificare il proprio indirizzo ai fini della notifica, dandone comunicazione, di volta in volta all’altra Parte ai sensi della presente Sezione
  2. Divieto di Cessione. La Convenzione non potrà essere ceduta da nessuna delle Parti senza l’espresso consenso scritto dell’altra Parte.
  3. Divulgazione della Convenzione. Le Parti concordano che ciascuna Parte potrà divulgare informazioni relative alla Convenzione, ad eccezione di quanto regolato dall’Articolo 6.
  4. Legge applicabile. La Convenzione sarà regolata, interpretata ed applicata in conformità alla legge italiana.
  5. Foro competente. Per qualsiasi controversia dovesse eventualmente insorgere per l’esecuzione della Convenzione e che non potesse essere risolta in via amichevole ai sensi dell’art. 9 della Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
  6. Integrazioni. La Convenzione costituisce l’intero accordo tra le Parti e prevale su qualsiasi precedente accordo o contratto, orale o scritto, delle Parti in relazione alle materie incluse nella Convenzione.
  7. La presente Convenzione non potrà essere modificata se non per iscritto.