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Pec nel fallimento

Autore: Luca Scuriatti
Data: 23 Maggio 2013
Tempo di lettura: min

Nella comunicazione ex art. 92 l.f. il curatore nella domanda di ammissione al passivo deve inserire l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC al quale l'interessato intende ricevere le comunicazioni.

Le corrette modalità operative dell'obbligo di utilizzare la Pec nel fallimento, introdotto dall'art. 17 del decreto legge 179/2012, per la domanda di ammissione al passivo e di rivendica o restituzione di beni (art. 93 l.f.), debitamente firmata dal ricorrente, unitamente alla documentazione a sostegno della richiesta avanzata, deve essere proposta esclusivamente con ricorso trasmesso all'indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) del curatore.

La domanda di ammissione al passivo o di rivendica/restituzione non inviata alla Pec (Posta elettronica certificata) del curatore è inammissibile e quindi può essere riproposta. In caso di mancata indicazione della Pec nel ricorso il curatore effettuerà tutte le comunicazioni successive depositando le stesse nella cancelleria fallimentare (quindi il ricorrente non riceverà più alcuna notizia).

Il ricorrente può indicare qualsiasi indirizzo di Pec al quale chiede di ricevere le comunicazioni successive (nel caso in cui sia di terzi in sostanza effettua una domiciliazione). Nel ricorso il creditore non può chiedere che le comunicazioni successive siano fatte con modalità diverse dall'utilizzazione del messaggio a un indirizzo di posta elettronica certificata. Il ricorrente non deve più procedere all'elezione di domicilio come in passato.

Indirizzo quest'ultimo rilevabile sia nella comunicazione ex art. 92 l.f. che il curatore invia ai predetti soggetti avvisandoli del fallimento e, nel contempo, fornendo notizie importanti per la presentazione della domanda che dalla visura relativa al soggetto fallito presso il registro delle imprese al quale il curatore deve comunicare la Pec entro dieci giorni dalla nomina (quindi dalla sentenza di fallimento e non dall'accettazione).

Nella comunicazione ex art. 92 l.f. il curatore deve precisare che nella domanda di ammissione al passivo o di restituzione/rivendicazione deve, tra l'altro, essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale l'interessato intende ricevere ogni ulteriore comunicazione. Il curatore deve, inoltre, precisare che è onere del ricorrente comunicazione eventuali variazioni e che in caso di mancata indicazione nonché in ogni caso di mancata consegna del messaggio di posta elettronica per motivi imputabili al destinatario tutte le comunicazioni successive saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

 Pec nel fallimento