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Sentenza 15070 della Corte di Cassazione

Autore: Luca Scuriatti
Data: 22 Settembre 2014
Tempo di lettura: min

Se controlli o meno la tua PEC la notifica è comunque efficace

Ormai da qualche tempo, si sente parlare di Posta Certificata, a proposito del ruolo che questo nuovo mezzo sta ricoprendo all'interno della pubblica amministrazione, sia per ciò che concerne il rapporto tra il privato e l'ente pubblico, sia per quanto riguarda le comunicazioni tra due o più uffici. Si tratta, infatti, di un tipo di posta elettronica studiato per poter sostituire la classica lettera raccomandata o i messaggi via fax, riducendo i tempi di consegna e i costi necessari per l'invio di un particolare documento e rendendo la burocrazia più snella. Se è vero che, a partire dal 2012, possedere un indirizzo PEC è diventato obbligatorio per tutti gli uffici pubblici e per coloro che operano a stretto contatto con questi, è anche vero che non sempre ciò è possibile, per questo motivo, si possono ancora inviare delle comunicazioni a mezzo fax o tramite un ufficiale giudiziario. Come è facile comprendere, si tratta di un campo in continua evoluzione e per il quale occorre, di volta in volta, capire come agire, nel caso in cui si verifichino inconvenienti o si voglia procedere con dei controlli.

In base alla Corte di Cassazione sentenza numero 15070 pubblicata in data 2 Luglio 2014, è stato stabilito che ogni avvocato, a partire dal momento in cui è avvenuta la comunicazione del proprio indirizzo PEC al Ministero della Giustizia, attraverso il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, diventa responsabile della gestione della propria PEC. Ciò vuol dire che qualora l'avvocato in questione non dovesse leggere le comunicazioni inviate al suo indirizzo ne pagherebbe le conseguenze.

Si prenda ad esempio una recente sentenza, depositata il giorno 1 Marzo 2013. Il procuratore dell'appellante, convocato per discutere circa il possibile licenziamento del suo assistito, dopo aver sostenuto di non aver ricevuto la comunicazione riguardante l'udienza, avvenuta invece regolarmente a mezzo Posta Elettronica Certificata, ha chiesto un nuovo termine per provvedere alla notifica prescritta. L'appello richiesto, tuttavia, è stato dichiarato improcedibile, in quanto la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non era stata effettuata.

In tutta risposta, il procuratore ha ingiustamente affermato di non essere in possesso della password per accadere al suo indirizzo di Posta Elettronica Certificata e, pertanto, non poteva accedere al suo indirizzo. Inoltre, sempre a detta del procuratore, la comunicazione a mezzo PEC doveva essere accompagnata da una comunicazione tramite Fax, non pervenuta.

Il caso si conclude con la dichiarazione dell'improcedibilità del processo, in quanto, dal momento della ricezione della notifica a mezzo PEC che ha confermato il corretto invio della comunicazione, il procuratore era l'unico responsabile della lettura della comunicazione, coerentemente con gli ultimi aggiornamenti sulla Normativa PEC.

Sentenza 15070 della Corte di Cassazione

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