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Notifica PEC, quando è valida a livello legale?

Data: 18 Novembre 2024
Tempo di lettura: 3 min

Notifica a casella PEC piena: la sentenza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del principio di responsabilità del destinatario

La sentenza delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione depositata il 5 novembre 2024 fa chiarezza su una questione a lungo dibattuta: una notifica inviata a una casella PEC piena può essere considerata valida a livello legale?

Fino a questa sentenza, vi erano due diverse interpretazioni. Secondo la prima, si può ritenere valida la notifica via PEC quando la mancata consegna è dovuta alla saturazione della casella, poiché la corretta gestione di quest’ultima era considerata come un obbligo del destinatario. 

In base all’altra interpretazione, però, la notifica non può essere perfezionata in mancanza della Ricevuta di Avvenuta Consegna, a prescindere dai motivi per cui l’operazione non è andata a buon fine. Con la nuova pronuncia delle Sezioni Unite, la Cassazione risolve finalmente questo contrasto interpretativo.

Notifica a casella PEC piena: il conflitto interpretativo

In base alla sentenza della Corte di Cassazione dell’11 febbraio 2020, la mancata consegna di una notifica via PEC a causa della saturazione della casella di posta elettronica certificata del destinatario consente di perfezionare la notifica dell’atto.

Come si legge nella sentenza, “il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale, dovuto alla saturazione della capienza della casella di posta elettronica del destinatario, è un evento imputabile a quest’ultimo, in ragione dell’inadeguata gestione dello spazio per l’archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi, sicché legittima l’effettuazione della comunicazione mediante deposito dell’atto in cancelleria”.

Questa visione, che si esprime nel “principio di responsabilità del destinatario", si è negli anni scontrata con un altro orientamento, secondo il quale la mancata gestione della casella PEC non potesse sostituire in alcun modo la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC). In assenza di RdAC, infatti, non esiste alcuna prova certa che il destinatario abbia effettivamente ricevuto l’atto notificato.

Notifica PEC a casella piena: il caso

Il caso su cui si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione riguarda una notifica PEC non consegnata a causa della casella di posta piena. Il mittente, una società che aveva tentato di notificare una sentenza della corte d’appello di Roma tramite PEC, sosteneva che la saturazione della casella doveva essere considerata come un’accettazione della notifica in quanto imputabile al destinatario.

Secondo il “principio di responsabilità del destinatario", infatti, quest'ultimo è tenuto garantire la corretta gestione della propria casella PEC, anche assicurandosi che ci sia spazio sufficiente a ricevere nuove comunicazioni. 

Un’ordinanza interlocutoria della Terza Sezione Civile, però, ha richiesto un chiarimento proprio in merito alla validità della notifica PEC non consegnata per cause imputabili al destinatario. Nell’ordinanza, i giudici hanno evidenziato che le legge non prevede alternative equipollenti alla Ricevuta di Avvenuta Consegna, motivo per cui in mancanza di questa ricevuta l’atto non poteva essere considerato come perfezionato.

Casella PEC piena: la notifica è valida?

La sentenza delle Sezioni Unite Civili depositata lo scorso 5 novembre dà ragione ai giudici remittenti, aderendo all’interpretazione più restrittiva della questione.

La Corte ha stabilito che la notifica tramite PEC si perfeziona esclusivamente in presenza di ricevuta di consegna.

Come si legge nella sentenza, “la notificazione a mezzo PEC (...) non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell’ipotesi di saturazione della casella  di PEC con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. “RdAC”)”. 

Anche se la “casella piena” è una causa imputabile al destinatario, quindi, non viene meno la necessità della Ricevuta di avvenuta consegna, unica prova certa che il messaggio sia entrato nella disponibilità del destinatario.

Il notificante, quindi, è tenuto ad attivarsi eseguendo la notifica presso il domicilio fisico eletto, “potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la  ricevuta  di  accettazione  della  originaria notificazione inviata a mezzo PEC”. 

 

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