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Vai alle sezionePEC Amministratori obbligatoria: nuova scadenza 31 dicembre 2025, come mettersi in regola
Nuove scadenze e indicazioni operative: tutto ciò che serve sapere per regolarizzarsi in tempo
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha ufficializzato, con circolare del 25 giugno 2025, la proroga al 31 dicembre 2025 del termine entro cui gli amministratori di società devono dotarsi di una PEC personale e comunicarla al Registro delle Imprese.
Questo obbligo, inizialmente previsto per il 30 giugno, era stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 per estendere a tutti gli amministratori di società (oltre che ai liquidatori) l’obbligo di un domicilio digitale individuale, distinto da quello della società. Una misura nata per rafforzare la trasparenza e migliorare l’efficienza delle comunicazioni con la Pubblica Amministrazione.
La proroga è stata concessa a seguito delle difficoltà operative e interpretative segnalate da imprese, professionisti e Camere di Commercio.
A chi si applica l’obbligo PEC?
Il Ministero ha chiarito che devono dotarsi di una PEC personale gli amministratori e i liquidatori di società costituite in forma societaria che esercitano attività imprenditoriale. Sono inclusi soggetti come S.r.l., S.p.A., S.a.p.a., cooperative, S.n.c., S.a.s., e in alcuni casi le reti di impresa; esclusi invece i consorzi e le società consortili.
La casella PEC dovrà essere personale e distinta da quella dell’impresa, intestata esclusivamente all’amministratore o liquidatore.
Nuove tempistiche: entro quando adeguarsi?
Come anticipato nella prima parte dell'articolo, la circolare ministeriale ha anche specificato due modalità di adempimento:
-
le società già esistenti al 1° gennaio 2025 dovranno comunicare la PEC del proprio amministratore entro il 31 dicembre 2025
-
le società costituite dopo il 1° gennaio 2025 dovranno indicare la PEC dell’amministratore già in fase di iscrizione al Registro delle Imprese
Quali sono i rischi per chi non si mette in regola?
La mancata attivazione e comunicazione della PEC impedisce il completamento dell’iter di iscrizione o di nomina al Registro. In questi casi, la Camera di Commercio:
-
sospende il procedimento e assegna un termine massimo di 30 giorni per integrare l’informazione mancante
-
decorsi i 30 giorni senza integrazione, la domanda viene respinta
Quanto alle sanzioni, non sono previste nuove disposizioni specifiche. Resta però applicabile l’art. 2630 del Codice Civile, che prevede:
-
una sanzione da 103 a 1.032 euro per omessa comunicazione
-
la riduzione a un terzo dell’importo se la comunicazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza
Come adeguarsi in modo semplice?
Per aiutarti a rispettare le nuove scadenze senza complicazioni, Legalmailpec ha predisposto due servizi online rapidi ed efficaci:
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